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Campania LR 12/00Promozione e diffusione di una cultura delleducazione alla pace e ai diritti umani
di Redazione
LR del 07 Aprile 2000, n. 12
Promozione e diffusione di una cultura delleducazione alla pace e ai diritti umani
(BU del 17 Aprile 2000, n. 19
ARTICOLO 1
(Finalità della legge)
1.La Regione Campania, riconosce nella pace un diritto fondamentale
dei popoli e di ogni individuo, in coerenza con le norme, le
dichiarazioni internazionali ed i principi costituzionali che
sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali.
2. In attuazione a tali principi, la regione interviene al fine di
favorire il radicamento nella comunità campana di una cultura
dell’educazione alla pace e dei suoi presupposti fondamentali quali i
diritti umani, le libertà democratiche, la solidarietà umana, la non
violenza, fondati sulla comprensione ed il rispetto reciproci.
3.La Regione, per il conseguimento delle finalità indicate nei
precedenti comma, assume iniziative dirette e favorisce interventi di
enti, istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi,
nonchè delle Organizzazioni non governative, presenti sul territorio
regionale.
ARTICOLO 2
(Iniziative culturali)
1. Per la conoscenza, l’approfondimento e la sensibilizzazione sui
temi oggetto della presente legge, la regione eroga contributi per
indagini e ricerche, nonché per incontri, manifestazioni, convegni e
seminari di informazione, formazione e studio con la partecipazione di
studiosi ed esperti, a livello nazionale ed internazionale promossi da
enti, istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi ed
organizzazioni non governative legalmente riconosciute che svolgano
attività di educazione alla pace e ai diritti umani.
2. Entro il 30 maggio di ogni anno, la Giunta regionale, visto il
piano annuale degli interventi formulato, sulla scorta delle istanze
pervenute, dal Comitato di cui all’articolo 5, eroga contributi con
atto deliberativo nei limiti dello stanziamento del corrispondente
capitolo di bilancio.
3. Per la promozione e la diffusione, in particolare nelle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado e nelle facoltà universitarie, dei
risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti, la Giunta
regionale ha cura di raccogliere ogni utile prodotto, nonché
acquisirne di nuovi anche mediante convenzioni da stipularsi con
centri di studio e ricerche nazionali ed internazionali. Tale archivio
per la raccolta della documentazione dati sulla pace e sui diritti
umani si avvale della consulenza del Comitato di cui al successivo
capitolo 5, ed ha lo scopo di fornire alle istituzioni e ai cittadini
ogni documentazione ed informazione utile al perseguimento delle
finalità previste dall’articolo 1.
ARTICOLO 3
(Giornata per la Pace e per i Diritti Umani)
1. Il 10 dicembre di ogni anno, data in cui ricorre l’anniversario
dell’approvazione, da parte dell’assemblea Generale delle Nazioni
Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è individuata
come giornata per la Pace e per i Diritti Umani nella regione
Campania.
2. In relazione alla promozione ed alla salvaguardia della Pace ed al
riconoscimento dei Diritti Umani, ai fini di ricordare il significato
della data di cui al comma precedente, la Giunta Regionale, su
proposta del Comitato di cui all’articolo 5, determina le iniziative
da adottare per le celebrazioni della data stessa.
ARTICOLO 4
(Premio per la Pace e per i diritti umani)
1. La Regione istituisce un premio annuale per la pace e per i Diritti
Umani, da assegnare a persone, enti, organismi associativi e
cooperativi, comitati e organizzazioni, che abbiano realizzato
iniziative sui temi di cui alla presente legge.
2. Il premio denominato “Campania per la pace e per i Diritti
umani” viene conferito, entro il 31 dicembre di ogni anno, dal
Presidente del Consiglio regionale su proposta del Comitato di cui al
successivo articolo 5.
ARTICOLO 5
(Istituzione del Comitato permanente per la Pace e per i Diritti
Umani)
1. Per realizzare il necessario collegamento programmatorio ed
operativo tra la Regione e gli organismi che perseguono le finalità
indicate all’articolo 1, nonché per formulare il programma annuale di
interventi è istituito il Comitato permanente per la Pace e per i
Diritti Umani.
2. Il Comitato è composto:
a) dal presidente della Giunta regionale, o da assessore da questi
delegato, che la presiede;
b) da due membri del Consiglio regionale da questo designati;
c) da sei rappresentanti degli organismi compresi nel Registro di cui
all’articolo 6, fra quelli indicati dagli organismi stesi.
3. Il Comitato redigerà apposito regolamento interno che indicherà le
modalità della sua composizione oltre che a regolarne ogni attività
4. Il Comitato, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle
attrezzature, dei locali, nonché del personale messi a disposizione
della Giunta regionale.
5. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio
regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all’insediamento del
nuovo Comitato.
6. Il Comitato permanente per la Pace e per i Diritti Umani è nominato
con decreto del Presidente della Giunta regionale.
7. In sede di prima applicazione, entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge, alla designazione dei
rappresentanti di cui alla lettera c) comma 2, provvede il comitato
promotore dell’iniziativa popolare di presentazione del presente testo
legislativo al Consiglio regionale; alla designazione dei consiglieri
di cui alla lettera b) provvede il Presidente del Consiglio regionale.
ARTICOLO 6
(Registro regionale degli organismi operanti per la Pace e per i
Diritti Umani)
1. E’ istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il
Registro regionale degli organismi operanti sul territorio regionale
nel campo della pace e dei diritti umani, comprendenti quelli che
prevedono, nell’atto costitutivo, fra gli scopi sociali, in forma
esclusiva o prevalente, iniziative culturali di educazione alla pace
ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione,
della difesa non violenta e della solidarietà.
2. Gli organismi di cui al comma 1 devono possedere inoltre i seguenti
requisiti.
a) assenza di fini di lucro;
b) prevedere nello statuto, tra gli scopi sociali, in forma espressa e
con carattere prevalente e/o esclusivo iniziative a favorire la
realizzazione della pace, dei diritti umani, della difesa popolare non
violenta e del disarmo;
c) prevedere un ordinamento interno a base democratica;
d) essere costituite legalmente da almeno un anno alla data di
richiesta di iscrizione al presente Registro.
3. L’iscrizione al registro viene disposta con decreto del Presidente
della Giunta regionale.
ARTICOLO 7
(Finanziamenti)
1. Allonere derivante dallapplicazione della presente legge si
provvederà con legge di bilancio del corrente esercizio finanziario
ARTICOLO 8
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45
dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
Formula Finale:
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come Legge della Regione Campania
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